Colui che prepara il progetto antincendio è tenuto a garantire, tramite la documentazione progettuale il perseguimento di tutti gli obiettivi di sicurezza antincendio corrispondenti alla categoria appropriata e la presenza di metodi e modelli degli strumenti normativi, selezionati e adoperati a favore della progettazione antincendio. Inoltre il progettista andrà ad assumersi piena responsabilità per quanto riguarda la valutazione del rischio di incendio.
Il progettista degli impianti antincendio è un tecnico abilitato o un professionista antincendio (ossia che abbia superato gli esami previsti dal D.lgs. 139/2006, ex legge 818/84). La distinzione tra le due prima citate figure professionali, dipende dalla possibilità del tecnico abilitato nel poter produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, in quanto per il resto delle certificazioni che accompagnano la segnalazione certificata di inizio attività, hanno bisogno della firma del professionista antincendio, come stabilito dall’articolo 16 del D.Lgs. 139 del 2006, al comma 4.
Il progettista antincendio viene indirizzato nel suo iter progettuale da una sequenza logica indicata da un Decreto Ministeriale. Quest’ultima è essenziale per identificare a quale Categoria di rischio d’incendio appartenga l’attività da certificare e comprende 5 fasi ben distinte: individuazione dei pericoli di incendio, descrizione delle condizioni ambientali, valutazione qualitativa del rischio, compensazione del rischio incendio, gestione dell’ emergenza.